Autocertificazioni e modulistica
A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli Uffici Pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni o per privati gestori di pubblici servizi (art. 40 - D.P.R. n. 445/2000).
Il cittadino si assumerà l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, pena di nullità, la dicitura:''Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi''.
Ai privati, invece, il cittadino è tenuto a produrre le certificazioni amministrative.
Poiché il certificato prodotto a privato è normalmente fuori dalla tab. ''B'' allegata al D.P.R. del 26.10.1972 e delle altre norme, ne consegue che tutti i certificati, esclusi quelli rilasciati dall’Ufficio di Stato Civile, scontano la vigente imposta di bollo.
Per ulteriori informazioni consultre gli allegati:
- Avviso alla cittadinanza per rilascio certificati
- Informazioni sui certificati anagrafici
- Tabella indicativa delle esenzioni relative ai certificati anagrafici
- Allegato A - Documentazione per iscrizione anagrafica cittadini di Stati non appartenenti all'U.E.
- Allegato B - Documentazione per iscrizione anagrafica cittadini di Stati appartenenti U.E.